Accademia Italiana Shiatsu-Do - TORINO scuola di shiatsu e
luogo di incontro pratica studio volontariato
- STATUTO SOCIALE -
approvato dalla Assemblea Straordinaria del 8 maggio 2013
e
registrato presso Agenzia delle Entrate (TO3) 31 maggio 2013
Questa nuova formulazione allinea lo Statuto della Unità Locale di Torino a
quello della Associazione Nazionale e delle altre sedi Italiane.
Statuto Accademia Italiana Shiatsu Do Unità Locale di TORINO
Art. 1
Denominazione e sede
È costituita una associazione denominata "Accademia Italiana Shiatsu Do – Sede
di Torino", con sede in Torino, Via Plava 145
L'associazione potrà istituire altre sedi operative.
Art. 2
Oggetto sociale
E’ una libera associazione culturale, apolitica, apartitica, aconfessionale.
L'associazione non ha fini di lucro.
L'associazione ha lo scopo di proporre la pratica, la divulgazione, lo studio e
l'insegnamento dello Shiatsu, tecnica manuale (di origine giapponese) per la
stimolazione ed il riequilibrio della "energia vitale" al fine di preservare e
migliorare la propria "forza vitale" ed il proprio benessere.
Art. 3
Finalità ed attività.
Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come
definito nel precedente articolo 2, l'associazione potrà attivarsi per:
1. lo studio, la ricerca e la pratica dello Shiatsu e delle tecniche
complementari ed integrabili o comunque attinenti al mantenimento e
miglioramento della "energia vitale" (Discipline Bionaturali).
2. lo sviluppo della didattica di tali discipline.
3. l'insegnamento, divulgazione e diffusione delle tecniche di cui ai paragrafi
precedenti, attraverso l'organizzazione di corsi, centri e scuole, stages
residenziali, seminari e convegni, congressi e conferenze e di tutte le altre
forme divulgative. Tale attività può essere rivolta anche a non soci nell'ambito
di corsi, stages, seminari amatoriali e professionale gestiti dall'associazione
in collaborazione e/o finanziati da enti pubblici e/o privati, scuole o enti di
formazione professionale nel rispetto delle norme vigenti in campo tributario.
4. la divulgazione di quanto sopra anche attraverso stampati, libri e riviste,
videocassette, cd e dvd, siti e portali internet, ogni forma di "comunicazione e
massmedia".
5. l'aggiornamento e la ricerca per il perfezionamento ed il superamento della
tecnica attraverso lo studio comune, il confronto e la elaborazione collettiva
al fine di elevare continuamente la dimensione professionale, umana e spirituale
dei soci.
6. la tutela degli iscritti per tutto ciò che possa ledere la loro
professionalità o in qualche modo impedirne o limitarne la libera espressione.
7. la promozione di raccolte pubbliche di fondi da effettuarsi occasionalmente
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione,
anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
8. l'associazione è libera di accettare contributi e liberalità erogati sotto
qualsiasi forma da persone fisiche, società, enti, consorzi ed associazioni in
genere.
9. la promozione, anche in collaborazione con altri, di realtà associative che
"rappresentino" gli interessi professionali degli operatori Shiatsu per
migliorare il progresso tecnico ed umano e favorire il buon funzionamento di
strutture di rappresentanza che tutelino la categoria.
10. Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività,
l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a
quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili
con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla
legge.
In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà altresì:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle
operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli
scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti,
mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto beni mobili od immobili, la stipula
di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri,
con enti pubblici e privati;
b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la
cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di
finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria,
strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di
società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo, purché a
carattere di non prevalenza;
e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini
istituzionali,
sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione.
È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4
Soci
Possono far parte dell' associazione persone fisiche o giuridiche che diano
pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le
ispirazioni di fondo che animano l'associazione.
L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini
di cui al successivo articolo 5.
I soci si dividono in:
1. soci ordinari: si considerano tali i soci che aderiscono all'associazione,
previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini
contenuti nel presente statuto.
2. soci sostenitori: sono quelli che intendono praticare o praticano lo shiatsu
sia in
forma attiva che passiva e partecipando o avendo partecipato ad attività di
formazione possono utilizzare, nelle forme stabilite dal consiglio direttivo, la
sede in orari a loro riservati per praticare le tecniche Shiatsu al fine di
progredire nella loro preparazione tecnica e professionale.
L’associazione prevede la presenza di soci minorenni previa richiesta scritta dei
genitori o legali tutori.
3. soci benemeriti: sono coloro che vengono insigniti di tale qualifica per
volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso
all'interno della associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la
loro presenza possono recare all'associazione.
4. soci operatori: soci operatori sono i soci che hanno iniziato una attività
interna o esterna all'associazione a livello amatoriale e/o semi professionale o
professionale,
nelle forme consentite dalle leggi vigenti. Godono di particolari coperture
assicurative e di servizi inerenti alla loro attività.
I soci ordinari, sotenitori, benemeriti ed operatori godono di tutti i diritti e
doveri del socio, compresi i diritti di elettorato attivo e passivo alle cariche
sociali.
I soci minorenni possono partecipare alle assemblee ma i ldiritto di voto potrà
essere esercitato esclusivamente da un genitore o legale tutore.
Art. 5
Assunzione della qualifica di socio.
Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita
domanda scritta al Consiglio direttivo, nella forma e secondo le modalità
stabilite dal medesimo. L'esito della domanda dei soci di ogni ordine è
subordinata all'approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 6
Diritti e doveri dei soci.
Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di
partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.
Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno
all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del
rinnovo delle cariche sociali.
Tutti i soci sono tenuti:
a)alla osservanza del presente statuto, dell'eventuale relativo regolamento di
attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere
assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
b) frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la
realizzazione delle finalità associative;
c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che
ne animano l'attività;
d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste
per la organizzazione delle attività sociali.
Art. 7
Perdita della qualifica di socio.
I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:
1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, degli
eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi
societari secondo le prescrizioni statutarie;
2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento
della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo
per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali
all'Associazione;
4) per indegnità.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza
semplice.
Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere
motivato.
I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento
dell'Assemblea; il ricorso ne non sospende l'esecutività dell'iniziale
espulsione o radiazione.
La perdita della qualifica di socio consegue anche alla comunicazione scritta di
dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo.
L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'associazione, se non ha
assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di
recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori ed ha effetto
immediato.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Art. 8
Organi della Associazione
Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea dei soci.
il Consiglio Direttivo; (il Presidente; il Vice Presidente)
Art. 9
Assemblea dei soci
L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.
Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento
della quota associativa annuale.
L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
Le assemblee sono convocate dal Presidente dell' Associazione, senza obblighi di
forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei
destinatari, inoltrati con almeno sette giorni di preavviso.
L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo
dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato
nell'avviso di convocazione.
L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione
del bilancio, entro cinque mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario.
L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo
lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno
un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro n.
30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
L'assemblea in sede ordinaria:
a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su
proposta
del Consiglio Direttivo;
b) approva il bilancio preventivo e consuntivo (se previsto) redatti dal
Consiglio Direttivo;
c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il
Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
f) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o
dallo statuto.
L'assemblea in sede straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
b) delibera lo scioglimento dell' associazione e la devoluzione del patrimonio
residuo;
c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla
legge o allo statuto.
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà
degli associati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza voti.
In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia
il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la
loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno
3/4 degli associati in prima convocazione e la maggioranza qualificata del 70%
dei soci presenti in seconda convocazione.
Per deliberare lo scioglimento dell' associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati .
L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta
dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza
di questo, dal socio più anziano presente.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.
In assemblea è ammessa delega.
Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o
esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la
discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a secondo
di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel
regolamento di attuazione.
Ogni socio ha diritto ad un voto ed in caso di assenza può farsi rappresentare a
mezzo delega da un altro socio. Ogni Socio può essere portatore di un
massimo di due voti, compreso il proprio.
Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito
libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al
Presidente.
Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non
intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del
relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi
amministrative
eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.
Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel
presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli
dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.
Art. 10
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione
dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione riconosciutagli dalla legge e dallo statuto.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di
nove, compreso il Presidente il vice Presidente.
Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini
contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione.
I soci eleggono il vice-Presidente ed il Segretario a maggioranza semplice.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono carica un anno e comunque sino
a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del
mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per
cooptazione.
I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea
ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a
meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve
essere rinnovato.
Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello
statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in
conformità
al presente statuto;
b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali
regolamenti;
c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione,
rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione
dei bilanci annuali;
d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo (se previsto)dell'associazione,
sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero
necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività
approvato
dall'assemblea soci;
g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere
rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo
sviluppo
svolgimento dell'attività sociale;
i) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al presidente, sia ai singoli
componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria il
deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il
pagamento della quota in associativa.
Il Consiglio Direttivo riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta da almeno cinque
Consiglieri. In quest' ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 30 giorni.
Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi
idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.
Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei
consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale
il voto del Presidente.
In seno al consiglio non è ammessa delega. L'ingiustificata assenza di un
consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo
comporta la sua immediata decadenza dalla carica.
Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura
del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.
Il verbale resterà affisso presso la sede sociale o presso le altre sedi
amministrative eventualmente istituite a norma dell'art. 1.
Art. 11
Presidente dell'Associazione
Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione (nonché Presidente
dell'Assemblea e del Consiglio direttivo).
Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.
Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali
e cura gli interessi dell'associazione
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia
nei riguardi dei soci che dei terzi
Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti,
Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di
instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative
dell'Associazione. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in
virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente
compete:
a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio
Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche
amministrazioni;
b) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda
necessario;
d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno,
sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla
sua
adozione;
e) esercitare ogni altro potere a riconosciuto dalla legge o dallo statuto.
Art. 12
Il Vice Presidente
Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi
in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia
ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese. Ove
il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano
di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta
intraprese, Il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del
Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.
Art. 13
Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del presidente,
resta in carica per la durata dell'anno sociale di esercizio e può essere
confermato; al'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica
dell'incarico del Segretario.
Egli, in particolare:
a) provvede alla gestione organizzativa ed Amministrativa dell'Associazione,
nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo
mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del
Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.
Art. 14
Gratuità delle cariche.
Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso
delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto
dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove
preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 15
Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dal fondo patrimoniale di dotazione individuato dall'Assemblea straordinaria
con deliberazione.
b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio.
c) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a
titolo legittimo.
d) il fondo dotazione potrà essere accresciuto da beni mobili e immobili ad esso
espressamente destinati che perverranno alla proprietà dell' associazione sotto
forma di contributi e assegnazioni
Il patrimonio potrà essere investito in modo da ottenere il maggiore risultato
economico possibile, compatibile con una gestione prudente.
Art. 16
Entrate
Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti
entrate:
- entrate derivanti dal patrimonio di cui all'art. 15
- eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del
fondo patrimoniale di dotazione
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e destinati
all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento
del patrimonio
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.
Art. 17
Bilancio
L'esercizio della Associazione decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni
anno.
Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e
finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il
presumibile fabbisogno del successivo esercizio.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo,
con l'ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci
secondo modalità e termini di cui al presente statuto.
Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea,
rispettivamente entro il 31 Maggio di ciascun anno.
Art. 18
Utili della gestione
Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con
gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
Art. 19
Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall' Assemblea straordinaria dei
soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i
seguenti motivi:
1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di
conseguirlo;
2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci
indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che
animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.
In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio
dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi.
Art. 22
Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni di legge.